Accordo interistituzionale tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
Il testo dell’accordo interistituzionale
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
- il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro assume il compito di dare consulenza e supporto tecnico al Ministero per le imprese e per il Made in Italy in determinati temi;
- tale compito sarà svolto anche con la partecipazione delle Forze economiche e sociali rappresentative e mira alla identificazione delle esigenze degli operatori economici e sociali e all ‘individuazione di proposte di semplificazione normativa che possano essere utili per la crescita e lo sviluppo economico del Paese;
- la collaborazione è orientata, tra l’altro, a raccogliere informazioni di contesto aggiuntive e complementari rispetto a quelle già a disposizione dell’Amministrazione e a sollecitare la partecipazione attiva delle Forze economiche e sociali più rappresentative, favorendo l’adozione di scelte informate e condivise e potenziando l’efficacia degli interventi;
- al fine di assicurare il pronto avvio di tali attività di supporto, il Ministero definirà, d’intesa con il CNEL, una “agenda” di temi economici e sociali da attuare per tutta la durata del Governo;
- sulla base di tale “programmazione strategica” dei settori economici di interesse, il CNEL presenterà al Ministero una proposta di programma per l’ordinato svolgimento dell’attività;
- definita di comune intesa la programmazione delle attività, il CNEL, d’intesa con il Ministero, attiverà i necessari Gruppi di lavoro tematici, composti da rappresentanti del CNEL e del Ministero;
- il CNEL, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, si avvarrà di risorse proprie ivi compresi esperti di comprovata esperienza, coordinandosi per queste attività con il Centro Studi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- il presente Accordo rimane in vigore per tutta la durata del Governo in carica; ciascuna delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all’altra Parte;
- dall’attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per le Parti.



