Agenzia entrate: sanzionate le fatture elettroniche

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AGENZIA ENTRATE: SANZIONATE LE FATTURE ELETTRONICHE

Le irregolarità riscontrate nella trasmissione al sdi dei corrispettivi e delle fatture elettroniche si traducono in violazioni formali sanzionate da parte dell’agenzia delle entrate.

 

Per comprendere gli istituti di «tregua fiscale» applicabili, è fondamentale ricordare i tempi concessi per la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio:

  1. trasmissione del totale dei corrispettivi giornalieri: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  2. trasmissione della fattura immediata: entro 12 giorni dalla data fattura, che corrisponde alla data di effettuazione dell’operazione;
  3. trasmissione della fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Una volta liquidata e versata l’IVA correttamente, la violazione risulta formale anche in caso di tempistiche non rispettate. La circostanza è discriminante, che, nonostante la fattura o i corrispettivi non siano stati trasmessi tempestivamente, le operazioni siano state correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta

La sanatoria delle violazioni formali

Laddove la tardiva trasmissione rivesta carattere di violazione formale, è possibile fare ricorso alla cd. sanatoria delle violazioni formali. Il 31 marzo 2023 è il termine del versamento di 200€ per ciascun periodo di violazione. Il pagamento può avvenire anche in due rate, di pari importo, la prima scadente il 31 marzo 2023, e la seconda il 31 marzo 2024.

Compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato seguendo le indicazioni fornite dalla risoluzione 6/E/2023.
Codice tributo TF44 – sezione ERARIO, importi a debito versati, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Indicare l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni nel campo “anno di riferimento”. Questo nel momento in cui le violazioni formali non si riferiscono ad un determinato periodo di imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

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