Cassazione: il controllo datoriale non può riguardare dati antecedenti all’insorgere del sospetto di illeciti.

Questa ordinanza della Cassazione (n. 807 del 13 gennaio 2025) conferma un principio fondamentale in materia di controlli datoriali e utilizzo delle prove nei procedimenti disciplinari: il datore di lavoro non può basare un licenziamento su dati acquisiti dal PC aziendale del dipendente se tali dati risalgono a un periodo precedente all’insorgere del sospetto che ha motivato il controllo.

Punti chiave della decisione:

  1. Il controllo deve essere successivo al sospetto:
    • Secondo l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il controllo tecnologico ex post è legittimo solo per verificare condotte successive al momento in cui sorge un fondato sospetto.
    • Questo significa che il datore di lavoro può raccogliere ed eventualmente utilizzare solo le informazioni generate dopo il sospetto.
  2. Divieto di utilizzo di dati pregressi:
    • Il datore di lavoro non può effettuare ricerche retroattive nel passato del lavoratore per confermare il sospetto.
    • Non può nemmeno usare dati precedenti al sospetto per giustificare una sanzione disciplinare o il licenziamento.
  3. Conseguenze per il licenziamento:
    • La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, dichiarando illegittimo il licenziamento e respingendo il ricorso dell’azienda.
    • Il motivo? La società ha basato il provvedimento su prove raccolte prima che vi fosse un elemento concreto a giustificare il controllo, violando così le garanzie previste per i lavoratori.

Implicazioni pratiche

  • datori di lavoro devono prestare attenzione ai criteri di legittimità dei controlli informatici, evitando di raccogliere informazioni in modo retroattivo per poi utilizzarle contro il dipendente.
  • lavoratori possono impugnare un licenziamento se le prove su cui si basa derivano da controlli illeciti.
  • Il principio di proporzionalità e finalità nei controlli viene ribadito: non si possono raccogliere dati senza un motivo legittimo e preesistente.

Questa ordinanza rafforza la tutela dei lavoratori nell’uso delle tecnologie aziendali, ribadendo che il potere di controllo del datore di lavoro non è illimitato, ma deve rispettare le garanzie previste dalla legge e dallo Statuto dei Lavoratori

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