Conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove procedure per l’esonero delle assunzioni obbligatorie di disabili.

Si parte ad ottobre, con due scadenze: la prima il giorno 10, entro cui va versato il contributo di esonero a copertura del quarto trimestre 2024; la seconda il giorno 31, entro cui i datori di lavoro che al 1° ottobre già fruiscono e intendano continuare a fruire dell’esonero, devono inviare una nuova autocertificazione, con un nuovo modello e una nuova procedura attiva su Cliclavoro.

Il contributo di esonero, pre-calcolato da Cliclavoro, deve essere pagato tramite sistema PagoPA.

Le novità arrivano dal decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (ministro del lavoro con ministro dell’economia) che sostituisce la precedente disciplina del 10 marzo 2016.

Il collocamento obbligatorio
Quando si parla di “collocamento obbligatorio” si fa riferimento, generalmente, alla normativa che prevede misure a favore dell’occupazione dei lavoratori disabili, ossia dei lavoratori affetti da parziale riduzione della capacità lavorativa.

Tra queste misure, quella principale e relativa all’occupazione è la c.d. “quota di riserva”: il numero di lavoratori con disabilità che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze, precisamente pari a:

  • una persona disabile (o appartenente ad altre categorie protette) per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti;
  • due persone disabili per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% delle assunzioni, più l’1% ai familiari di invalidi e di profughi rimpatriati, per i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti.

Tutti i datori di lavoro sono soggetti alle norme sul collocamento obbligatorio, sia pubblici che privati.

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