Il doppio binario sui crediti d’imposta apre un nuovo fronte penale.

L’articolo 1, comma 94, della legge di Bilancio per il 2024 (legge 213/2023) ha introdotto, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, il divieto di compensare qualsivoglia credito in essere, in base all’articolo 17 del Digs 241/97, a decorrere dal 1° luglio 2024.

Questa nuova disposizione non ha però abrogato né modificato un’altra previsione normativa che interessa il medesimo ambito, ovvero l’articolo 31, comma 1, del Di 78/2010, che sancisce il divieto di compensazione di crediti erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1,500 euro.

Seppure a prima vista le due disposizioni potrebbero apparire identiche, differendo solo nel limite degli importi a ruolo che preclude la compensazione, vi sono in realtà alcune differenze.

In primo luogo, il limite dei 1.500 euro riguarda la compensazione dei soli crediti di natura erariale, e per il solo importo coincidente con tale limite, mentre è consentita la compensazione di crediti di importo superiore, per la somma eccedente; il nuovo limite introdotto dalla legge di Bilancio riguarda, invece, i crediti di qualsiasi natura (erariale, previdenziale, da quadro RU eccetera), e non consente di compensare nemmeno gli importi eccedenti i 100.000 euro.

Il Dl 78/2010 ammette il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, anche mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte; di contro, in assenza di ulteriori indicazioni, la nuova regolamentazione contenuta nella legge 213/2013, subordina la facoltà di effettuare le compensazioni all’avvenuta «completa rimozione delle violazioni contestate», “libera” cioè il contribuente solo a completo pagamento avvenuto, con esclusione quindi dei casi in cui si proceda al pagamento rateale del debito.

Inoltre, in caso di indebita compensazione in violazione del disposto dal DI 78/2010, si applica la sanzione del 50% dei debiti iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato; a tal proposito, la circolare 12/2011 dell’agenzia delle Entrate aveva specificato che l’applicazione della sanzione sarebbe stata sospesa, fino alla definizione della controversia in caso di contestazione avverso l’iscrizione a ruolo, mentre la legge 213/2023 non regolamenta la gestione da porre in atto in caso di opposizione al ruolo.

In attesa degli opportuni chiarimenti necessari, pare ragionevole ritenere che, limitatamente alle sole compensazioni di crediti erariali, laddove ci si trovi in presenza di debiti erariali a ruolo di importo fino a 100.000 euro, dovrebbe continuare a trovare applicazione l’articolo 31 del Dl 78/2010, mentre, oltre tale importo, acquisterebbe naturale validità quando disposto dal comma 94, articolo 1 della legge 213/2023.

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