Il nuovo lavoro occasionale in agricoltura.

Le novità dopo la conversione in legge del DL n.19/2024, che com’è noto, dal punto di vista sanzionatorio ha previsto, in materia, le seguenti novità:
in caso di superamento del limite massimo delle 45 giornate annue, è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato;

in caso di utilizzo di soggetti diversi da quello indicati dalla legge (vale a dire disoccupati, pensionati, ecc), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla tra 500 e 2 500 euro per ciascun lavoratore a cui si riferisce la violazione, salvo che la violazione stessa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute dell’autocertificazione del lavoratore.

N.B. Nel caso di specie, non è applicabile la diffida ex art 13 dlgs n.124/2004;

l’applicazione, a partire dal 2 marzo 2024, della “maxisanzione” in agricoltura nell’importo rivalutato del 30% ( fino a 46.800 euro, in luogo di 43.200 euro vigenti fino al 1°marzo 2024) per il datore di lavoro che utilizzi il contratto LOAgri senza CO.
In tali casi è applicabile la diffida obbligatoria ex art 13, dlgs n.124/2004.

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