INPS: controlli sui beneficiari dell’Assegno di inclusione

Con il messaggio n. 3624 del 31 ottobre 2024, l’INPS ha comunicato le modalità di attivazione del controllo sullo scenario di rischio legato all’avvio di un’attività di lavoro dipendente non dichiarata dai componenti del nucleo familiare beneficiario dell’Adi.

Obbligo di comunicazione

Secondo l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 e l’articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, il componente del nucleo familiare che avvia un’attività di lavoro dipendente durante l’erogazione dell’Adi deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

  • Sanzioni per mancata comunicazione:
    • Se l’obbligo non è adempiuto entro i 30 giorni, l’erogazione del beneficio è sospesa fino alla regolarizzazione, per un massimo di tre mesi. Dopo questo termine, il diritto alla prestazione decade.

Impatto del reddito da lavoro

  • Il reddito da lavoro percepito non influisce sul calcolo del beneficio fino al limite di 3.000 euro lordi annui.
  • La parte eccedente viene considerata ai fini della determinazione del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino all’aggiornamento dell’ISEE.

Percorsi di politica attiva del lavoro

Gli obblighi di comunicazione si estendono anche ai percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano:

  • Indennità o benefici di partecipazione.
  • Accettazione di offerte di lavoro, anche inferiori a un mese.

Eccezioni: Non è richiesta comunicazione per i tirocini di inclusione registrati sulla piattaforma GE.PI o per i percorsi legati ai servizi sociali o sanitari.

Modello “ADI-Com Esteso”

L’INPS ha reso disponibile il modello “ADI-Com Esteso”, obbligatorio dal 18 marzo 2024 per comunicare:

  • L’avvio di un’attività di lavoro dipendente.
  • Percorsi di politica attiva con indennità o benefici percepiti.

Valutazione e limiti

Le dichiarazioni presentate tramite “ADI-Com Esteso” sono valutate per verificare il rispetto delle soglie di reddito familiare previste dall’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023.

  • Importo mensile invariato: Il reddito fino a 3.000 euro lordi annui non comporta variazioni dell’importo mensile del beneficio.
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