Istruzioni per la compilazione del modello F24 ai fini del Bonus energia imprese
Per utilizzare le agevolazioni che rientrano nei bonus energia per le imprese si deve tenere in considerazione la scadenza per la compensazione: fissata al 31 dicembre 2023.
Entro tale termine le imprese beneficiarie delle agevolazioni dovranno presentare il modello F24, seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Codici tributo
7015: Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
7016: Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
7017: Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34.
7018: Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
I codici tributo si aggiungono a quelli già forniti nella risoluzione numero 17 del 6 aprile scorso, che dovranno essere utilizzati dai cessionari per usufruire dell’agevolazione in compensazione con modello F24.
I codici tributo devono essere indicati nel modello F24, in particolare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui il soggetto debba procedere al riversamento del credito compensato, i codici andranno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” dovrà essere indicato nell’apposito campo. Si dovrà utilizzare il formato “AAAA”.
Il modello F24 va presentato esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.



