Licenziamento per inidoneità fisica: l’onere del datore di lavoro

Licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta: l'onere del datore di lavoro

Licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta: l’onere del datore di lavoro

In caso di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso. Il datore di lavoro deve dimostrare il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute. In più, l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli.

 

Il caso

La Corte d’appello di Genova dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice per sopravvenuta parziale inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di OSS. A tale mansione era stata però precedentemente giudicata idonea alla mansione, seppur con limitazioni.
La Corte territoriale, accertata tramite c.t.u. l’esatta inabilità della lavoratrice, riteneva che la Cooperativa avesse violato l’obbligo di verificare la possibilità di effettuare adattamenti organizzativi ragionevoli in modo da trovarle una sistemazione adeguata alle condizioni di salute, adattamento possibile alla luce del tipo di organizzazione adottato dalla società.
Avverso tale sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione.

 

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale.

Ha ribadito che, nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l’onere di

  • provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso,
  • dimostrare il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore
  • dimostrare l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute
  • dimostrare l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli.

Tale ultimo onere può essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all’avveramento dell’accomodamento ragionevole. Necessario che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.

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