A fronte del lavoro reso dai dipendenti di domenica, il datore di lavoro non può imporre il godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanale.
In senso contrario, non è rilevante che i giorni di festività infrasettimanali ricadano nei giorni di apertura del punto vendita, perché viene leso, comunque, il diritto dei dipendenti di non lavorare nei giorni festivi.
La Cassazione, con ordinanza 14904/2024, ha espresso questo principio, osservando che va tenuta presente “la doverosa separazione tra il diritto al riposo compensativo a fronte del lavoro domenicale e il diritto di non lavorare nei giorni festivi”.
Il riposo deve collegarsi con una giornata di lavoro, perché solo in tal caso la funzione compensativa della prestazione resa di domenica esprime i propri effetti.
Se si pretende, al contrario, di collocare le giornate di riposo compensativo in altre giornate festive, per le quali il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro, viene negato “il diritto del lavoratore di non lavorare nei giorni festivi”.



