Nullità del patto di non concorrenza condizionato dalle scelte del datore.

La Corte d’appello territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta da una banca nei confronti di un ex dipendente, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza e dell’obbligo di fedeltà.

La Corte, in particolare, fondava la sua decisione sulla accertata nullità del patto per indeterminatezza sia del compenso, sia dell’ambito territoriale, atteso che, da un lato, si prevedeva che nel caso di mutamento di mansioni la banca avrebbe cessato di corrispondere il compenso e le obbligazioni derivanti dal patto sarebbero cessate decorsi dodici mesi dall’assegnazione alle nuove mansioni, restando, dunque, il diritto al compenso esposto all’unilaterale esercizio dello ius variandi, indeterminabile ex ante; dall’altro, non era possibile una determinazione ex ante dell’area territoriale di operatività del patto, atteso che la clausola relativa faceva riferimento alla regione in cui il lavoratore operava e all’area geografica che sarebbe stata assegnata allo stesso all’atto della cessazione del rapporto di lavoro che restava rimessa, quindi, alle potenziali e unilaterali determinazioni del datore di lavoro, che ben avrebbe potuto modificare ed ampliare il limite di luogo del vincolo.
Avverso tale sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione.

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