Responsabilità del direttore del Consorzio di Gestione e RSPP.

Importante Sentenza di Cassazione Sez. 4, 21 giugno 2024, n. 24576 con Responsabilità in Capo al Direttore di un Consorzio nonché RSPP del medesimo.
Diverse inadempienze riscontrate e concetti importanti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro:

tirocinante oggetto di infortunio mortale è stato, correttamente, equiparato al lavoratore come da normativa vigente “ l’art. 2 lett. a) D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che per lavoratore si debba intendere, ai fini di applicazione della stessa normativa, ogni soggetto che svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal rapporto ed anche al fine di apprendere un mestiere”;
DVR – la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e delle valutazioni specifiche – rischio di crollo – costituisce una inadempienza degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 ovvero violazione che, secondo Allegato I, possono implicare provvedimenti di sospensione o interdittivi art. 14 D. Lgs 81/2008;
segnaletica di sicurezza – rischio seppellimento – la mancata segnaletica costituisce violazione dell’art. 163 e dell’allegato XXV punto 1 D.Lgs 81/2008;
informazione e addestramento – in ordine all’ organizzazione della sicurezza, con particolare riferimento all’ambiente in cui avrebbe operato ed ai mezzi utilizzati – l’inadempienza constatata implica la violazione dell’art. 18 co. 1 lett. I, 36 e 37 D.Lgs. n. 81 del 2008.

Rispetto al requisito di formazione merita anche di essere citata altra recente Sentenza di Cassazione Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301 la qualche ha stabilito che i lavoratori neo assunti devono aver terminato il percorso formativo ( generale e specifica) prima di essere assegnati a mansioni specifiche.

D’altra parte: cosa afferma l’art. 37, comma 4 D.lgs 81/2008
“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele
pericolose”

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