Staffetta generazionale

Fondi di solidarietà. Regime e disciplina della “staffetta generazionale”.
Con la Circolare n. 1 del 17 gennaio 2023 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali fornisce indicazioni in materia di “staffetta generazionale”, istituto introdotto nell’ordinamento giuridico con la finalità di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurandosi il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia, consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.
Parametri e criteri di applicazione
I parametri fondamentali, cui le parti sociali devono attenersi al fine di valutare un regime di staffetta generazionale compatibile con l’articolo 26 e l’articolo 33 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono i seguenti.
– versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;
– previsione in accordo, nel quadro dei suddetti processi connessi alla staffetta generazionale, della necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti.
Per quest’ultimo caso si precisa che l’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato. L’assunzione deve essere contemporanea alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore prossimo alla pensione.
La staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione. La retribuzione e la relativa contribuzione di tale lavoratore vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.
La modulazione della staffetta generazionale deve, inoltre, osservare eventuali ulteriori condizioni applicate dal CCNL.
Finanziamento della prestazione
La prestazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro e non è previsto alcun intervento a carico del Fondo di solidarietà.
Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo straordinario per coprire gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova prestazione.
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