

No alla sorveglianza sanitaria del medico competente “caldeggiata” dal DVR.
Nei casi di 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝟔𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, visita medica 𝑝𝑟𝑒 ripresa del lavoro solo se ritenuta necessaria dal medico competente.


Nei casi di 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝟔𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, visita medica 𝑝𝑟𝑒 ripresa del lavoro solo se ritenuta necessaria dal medico competente.


Verificare preventivamente l’idoneità fisica del minore, indipendentemente dal fatto che l’attività lavorativa sia genericamente soggetta o meno alle attività di sorveglianza sanitaria, è requisito minimo


Il Ministero della Salute con circolare prot. n. 0009463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione
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