La nuova procedura prevede che, a seguito della denuncia di un nuovo lavoro alla cassa edile, sarà trasmessa una Pec all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico) che informa dell’obbligo della verifica di congruità da richiedere, secondo norma (dm 143/2021), in sede di ultimo stato di avanzamento lavori e prima del saldo finale del committente. Ogni terzo giorno del mese la Cnce EdilConnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati in merito alla congruità nei cantieri.
Per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021, le casse edili procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche sulla base di un’auto-dichiarazione da parte dell’impresa.
Qualora alla chiusura del cantiere non risulta una richiesta di attestazione di congruità, può succedere che:
– se il cantiere è congruo la cassa edile invita con Pec l’impresa affidataria a richiedere l’attestazione, obbligatoria per pagare il saldo finale, o a scaricarla dal sito (www.congruitanazionale.it);
– se il cantiere non è congruo, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia del mese di chiusura cantiere, la cassa edile invierà tramite Pec una nuova informativa per segnalare la mancata congruità e la mancata richiesta di attestazione. Nella Pec viene spiegato che è possibile regolarizzare la situazione e richiedere l’attestazione di congruità entro 15 giorni e che, in mancanza, l’impresa affidataria sarà segnalata come irregolare nella banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI) con la conseguenza di non poter ottenere la regolarità contributiva (Durc).



