Correttivo bis: viene meno l’esonero delle comunicazioni RASD

Correttivo bis: viene meno l'esonero delle comunicazioni RASD

Approvazione del correttivo bis: viene meno l’esonero dalle comunicazioni al RASD

COMUNICAZIONI AL RAS 

Con l’approvazione del correttivo bis, viene meno un’importante agevolazione in merito alle comunicazioni obbligatorie dei contratti di lavoro. Precisamente l’esonero dalle comunicazioni al RASD dei dati relativi ai contratti co.co.co sportivi con compensi al di sotto dei 5.000 euro.

Pertanto, i seguenti soggetti sono tenuti a comunicare al RASD i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

  • l’Ente sportivo dilettantistico, (ASD/SSD/Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS),
  • la Federazione sportiva,
  • la Disciplina Sportiva Associata,
  •  l’Ente di Promozione Sportiva,
  • l’associazione benemerita,
  • paralimpici,
  • il CONI,
  • il CIP

e questo per qualsiasi ammontare di compenso sportivo. Tale comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al centro per l’impiego.

In sede di prima applicazione della norma, limitatamente ai periodi di paga da luglio a settembre 2023, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023 per le comunicazioni predette e per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

A regime, le comunicazioni al RASD vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, mentre l’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Per quanto riguarda arbitri e giudici di gara, le comunicazioni al RASD sono effettuate dalla Federazione sportiva, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall’Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, o da una loro affiliata, se così previsto nel regolamento di tali enti, per un ciclo di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo al trimestre solare.

E’ inoltre necessario che gli stessi soggetti di cui sopra, entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il RASD, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.

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