Investimenti sostenibili 4.0: attività, spese, agevolazioni

Investimenti sostenibili 4.0: attività, spese, agevolazioni

Investimenti sostenibili 4.0: attività, spese, agevolazioni

 

Attività economiche ammesse

Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio “DNSH”.

Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate nell’allegato 4 del decreto ministeriale 15 maggio 2023.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale15 maggio 2023, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
  • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
  • acquisizione di certificazioni ambientali.

La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:

  • le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 del DM 15 maggio 2023 nei limiti del 5 per cento dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c) del predetto decreto
  • le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3 per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all’articolo 6, comma 2 lettera b) del DM 15 maggio 2023.
Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework e, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento GBER, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.

In particolare:

  • nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato
  • nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
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