I premi di risultato non possono essere convertiti in beni e servizi detassati.

La conversione del premio aziendale (Mbo) in prestazioni di welfare aziendale non beneficia della completa detassazione per il dipendente.
Questo il senso della risposta delle Entrate 77/2025 del 20 marzo.

La società ha stabilito un piano di Mbo destinato al 61% dei quadri e al 3% degli impiegati e intende far sì che i beni e servizi previsti dall’articolo 51 del Tuir (ad esempio, versamenti a fondi pensione integrativipalestraviaggispese scolasticheassistenza ad anziani o non autosufficientiabbonamenti per il trasportobuoni acquisto nel limite di 258,23 euro) a cui viene destinato il variabile siano esclusi dal reddito dei dipendenti.

Il premio è legato alla performance aziendale (ebitda) nonché a quella del singolo e solo in parte sarebbe destinato alle fattispecie che escludono la tassazione.
Finora invece l’Mbo è sempre stato ordinariamente tassato. L’Agenzia non concorda.

L’articolo 51 del Tuir prevede la tassazione onnicomprensiva degli emolumenti in denaro e in natura, fatti salvi i casi specifici di benefit che non costituiscono reddito. Se i benefit rispondono a finalità retributive, l’esenzione non trova applicazione (risoluzione 55/E/20).

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che i premi di risultato fruiti attraverso i benefit (in luogo delle somme di denaro) sono detassati se i premi rientrano in quello specifico regime agevolato e la contrattazione di secondo livello consente la conversione dei premi nei benefit.

L’Agenzia osserva che nel caso di specie, invece, si intende col premio incentivare la performance più che la fidelizzazione del dipendente all’azienda.
La detassazione è poi prevista per la generalità dei dipendenti o categorie degli stessi, ma non ad personam.
Qui invece i dipendenti sono individuati secondo la performance che garantisce loro l’Mbo e quindi non è rispettata la previsione citata.

Pertanto queste disposizioni che superano il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sono di stretta applicazione e non estensibili.
Non è quindi consentito ridurre il reddito imponibile, fino all’abbattimento dello stesso, in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai soggetti interessati.

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