Con questa interessante pronuncia, la Corte ha ribadito che il datore di lavoro “è tenuto ad investire della qualifica di preposto un soggetto idoneo, sia dal punto di vista delle competenze tecniche che della formazione specifica”.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro (A.) di una società di costruzioni per il reato di lesioni personali colpose in danno di un muratore (B.).
Quest’ultimo “si trovava in un cantiere, all’ottavo piano del ponteggio allestito attorno ad un immobile sul quale dovevano essere eseguiti alcuni lavori e con un argano stava sollevando una carriola contenente due sacchi di cemento”.
Era accaduto che “l’argano era stato agganciato a un tubo di supporto collocato al decimo e ultimo piano del ponteggio e ad un certo punto, durante la salita del carico, si era staccato da detto tubo e, piegandosi verso il basso, aveva colpito al volto violentemente” il lavoratore B.
Era stato “accertato che il distacco dell’argano era stato causato dal suo montaggio errato e difforme da quanto indicato nel manuale di istruzione, effettuato nella stessa mattina dell’incidente da C., fratello dell’imputato e anch’egli lavoratore dipendente della … costruzioni Srl con la qualifica di operaio di terzo livello e mansioni di caposquadra e preposto”.
Inoltre “i giudici di merito, in ordine al mantenimento della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro, hanno rilevato che:
– il macchinario doveva essere predisposto da personale specializzato, mentre C. era un semplice “capo squadra (muratore)” con un titolo di istruzione di “licenza elementare”;
– non era stata impartita adeguata formazione sul montaggio del macchinario ed in particolare sulla predisposizione dell’argano in condizioni di sicurezza, in modo da assicurarne la tenuta sull’impalcatura, non potendosi a tale fine ritenere sufficiente la mera presenza in cantiere del manuale di istruzione”.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del datore di lavoro A., specificando che “non è in contestazione la dinamica dell’infortunio così come sopra descritta, né il fatto che il montaggio dell’argano fosse stato effettuato da C, fratello del ricorrente, in maniera errata”; così come “non viene posta in dubbio la qualifica di preposto di colui che effettuò il montaggio dell’argano, ma sono individuati profili di colpa nei confronti del datore di lavoro ricollegati alla sua posizione di garanzia.”
Considerando anche che “il datore di lavoro, che riuniva in sé anche le mansioni di direttore tecnico, era dotato di competenze tecniche qualificate”, la Corte ha ribadito (e qui applicato) il principio secondo cui “il datore di lavoro è tenuto ad investire della qualifica di preposto un soggetto idoneo, sia dal punto di vista delle competenze tecniche che della formazione specifica (Sez.4 n. 8163 del 13-02-2020, Lena, Rv.27860301 secondo cui “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore”).”
La Cassazione ha ricordato inoltre che, “più in generale, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è addetto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente”.
Secondo la Corte, “pacifico, inoltre, è il principio per cui in tema di infortuni sul lavoro, non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l’uso dei macchinari, occorrendo, invece, che il datore di lavoro verifichi che le prescrizioni antinfortunistiche siano state effettivamente assimilate dai propri dipendenti e rappresenti loro le conseguenze pericolose dell’eventuale inosservanza delle istruzioni ricevute” e “né può il datore di lavoro affidarsi alla esperienza di fatto del soggetto che lui individua come preposto, dovendo prima di tutto assicurarsi che costui sia tecnicamente idoneo e abbia preso concreta e specifica conoscenza del macchinario da utilizzare o da far utilizzare ad altri.”
Infine, “già si è detto, inoltre, che l’obbligo di formazione non può dirsi assolto attraverso la messa a disposizione del manuale di istruzione del macchinario, dovendo piuttosto il datore di lavoro occuparsi di predisporre una formazione specifica e assicurarsi che il funzionamento e l’assemblaggio siano stati adeguatamente compresi e assimilati.”



