Premi di risultato convertiti in welfare aziendale

Premi di risultato convertiti in welfare aziendale

Premi di risultato convertiti in welfare aziendale

Il lavoratore potrebbe decidere di trasformare i premi di risultato in forme di welfare aziendale. Ad esempio come somme o contributi versati a forme di previdenza complementare e a Casse, fondi e gestioni che erogano prestazioni assistenziali e sanitarie. In questi casi il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo di solidarietà al 10%. Questo quanto previsto dall’art. 12 della leggen. 153/1969 e dall’art. 16 del D.Lgs. n.252/2005.

INPS circolare n. 49/2023

A chiarirlo è l’Inps con la circolare n. 49/2023. In quest’ultima fa un’ampia ricognizione degli interventi normativi e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato in misure di welfare. L’INPS ha specificato che le somme e i contributi menzionati non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva qualora siano fruiti in sostituzione dei premi di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La circolare si sofferma, inoltre, sugli effetti introdotti dall’art. 40 del decreto Lavoro. Quest’ultimo ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli, l’elevazione da 258,23 euro a 3mila euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Ha anche incluso tra i cosiddetti fringe benefit le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Alla restante platea di lavoratori dipendenti, invece, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR. Questo prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

Nel documento di prassi l’Inps specifica, inoltre, che Il legislatore, con la legge n. 208/2015 e la legge n. 232/2016, ha introdotto in via strutturale per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato un particolare regime fiscale agevolato consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10% – e del 5% per il 2023 – entro il limite d’importo pari, allo stato, a 3.000 euro lordi. L’Istituto sottolinea che mentre il premio di risultato sconta la normale contribuzione e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata al 10% in capo al dipendente, il welfare aziendale è esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

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