Sgravio dell’1% dei contributi dell’azienda

I datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere possono ottenere un esonero contributivo.
Il beneficio consiste in uno sgravio dell’1% dei contributi previdenziali a carico del datore, per un massimo di 50mila euro annui per ciascun soggetto datoriale e, comunque, nel limite di spesa di 50 milioni per ogni anno.
Le regole sono stabilite dal decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, pubblicato il 29 novembre sul sito del Ministero del Lavoro.
Tale certificazione è prevista dall’articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006, modificato dall’articolo 4 della legge 162/2021.
Ed è basato sui parametri dettati dal Dpcm 29 aprile 2022 (sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022), che richiama la Prassi di riferimento «Uni/PdR 125:2022», pubblicata il 16 marzo 2022.
La prassi individua sei aree.
cultura e strategia;
governance;
processi Hr;
opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda;
equità remunerativa per genere;
tutela della genitorialità;
conciliazione vita-lavoro.
Come presentare l’istanza.
L’istanza può essere presentata all’Inps, dal 27 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023, in via telematica, secondo le istruzioni fornite dall’Istituto con la recente circolare n. 137/2022.
La domanda deve contenere:
– i dati dell’azienda;
– l’indicazione stimata media della retribuzione mensile, dell’aliquota datoriale e della forza aziendale;
– la dichiarazione sostitutiva ex Dpr 445/2000 del possesso della certificazione oltre che della mancata sospensione dei benefici contributivi da parte dell’Inl;
– l’indicazione del periodo di validità della certificazione.
L’agevolazione contributiva deve essere parametrata su base mensile e fruita dai datori in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico per le mensilità di validità della certificazione.
In caso di revoca dell’autorizzazione, le imprese interessate devono darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
Le condizioni per la fruizione del beneficio contributivo.
all’osservanza delle disposizioni dell’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, vale a dire il possesso del Durc,
l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro,
il rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
Il datore non dovrà aver subito provvedimenti di sospensione delle agevolazioni contributive adottati dall’Inl per inadempienze relative al rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile protratte per oltre dodici mesi.
L’indebita fruizione del beneficio, oltre al versamento dei contributi dovuti, comporta l’applicazione delle sanzioni civili, ferme restando conseguenze penali ove il fatto costituisca reato.
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